TASI – Tassa sui Servizi Indivisibili – 2019

ALIQUOTE TASI ANNO 2019

DELIBERE APPROVATE CON DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO, CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE, N. 11 DEL 01.03.2019
DELIBERA APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 29.04.2014

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, (immobili di lusso)  e relative pertinenze 2,00 per mille
Tutti gli altri immobili comprese aree edificabili   1,00 per mille
Quota a carico dell´occupante 10%
Non sono previste detrazioni per l´anno 2019

 

SCADENZE ACCONTO/SALDO ANNO 2019
Il versamento dell´imposta dovuta per l´anno in corso è effettuato in due rate di pari importo:
ACCONTO:                              ENTRO IL 16 GIUGNO 2019
SALDO:                                    ENTRO IL 18 DICEMBRE 2019
UNICA SOLUZIONE:           ENTRO IL 16 GIUGNO 2019

Il pagamento può essere effettuato utilizzando il modello F24. Può trovare altri modelli presso qualunque banca, agente della riscossione o sportello postale o può scaricarlo in formato elettronico dal sito www.agenziaentrate.gov.it .

I codici per i versamenti al Comune sono i seguenti:

COD. TRIBUTO COMUNE
Abitazione principale A/1 A/8 A/9 e pertinenze                3958
Aree fabbricabili                                                                        3960
Altri Fabbricati                                                                           3961
Fabbricati rurali ad uso strumentale                                     3959

I pagamenti per il 2018 devono essere effettuati con Modello F24 – Il codice identificativo del Comune è il M102.
Presti la massima attenzione ad indicare in modo chiaro il Codice catastale del Comune di Vizzolo Predabissi (M102)  nel campo ‘Codice ente/Codice comune´ della ‘Sezione IMU e altri tributi locali´.

Un´indicazione errata o non chiara può causare il riversamento dell´importo da Lei pagato ad un Ente non competente.

Anche per il 2018 si provvederà a spedire a ciascun contribuente, presente nella banca dati dell´Ente, la documentazione necessaria per il pagamento della  TASI ( Tassa sui Servizi Indivisibili)
Il servizio relativo alla informativa viene svolto con due diverse modalità:
1. Qualora  la situazione del contribuente, nella banca dati dell´ente, risulti invariata e coerente con i pagamenti effettuati nel  2016, il soggetto riceverà documentazione informativa comprendente la scheda delle unità immobiliari in suo possesso, nonché modelli F 24 compilati anche per l´importo dovuto.
2. Qualora  nella situazione del contribuente  presente nella banca dati dell´ente risultino anomalie, il soggetto riceverà documentazione informativa comprendente la scheda delle unità immobiliari in suo possesso, nonché modelli F 24 compilati solo nella parte anagrafica.
In tal caso si prega di voler contattare al più presto l´ufficio Tributi al fine di  verificare la natura e/o il motivo di tali anomalie.
Si prega in ogni caso di voler verificare MOLTO ATTENTAMENTE i dati presenti nella comunicazione e qualora fosse intervenuta qualsiasi tipo di modifica di comunicarlo tempestivamente all´Ufficio stesso prima della scadenza dei termini di pagamento.
Soggetti passivi TASI
 – Possessore di immobili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati ad esclusione dell´abitazione principale e relative pertinenze. Rimangono soggette al pagamento  della TASI, le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di lusso) e relative pertinenze;
– I titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
–  Possessori di fabbricati rurali destinati ad uso strumentale;
– Possessori di aree edificabili.
– L´occupante, qualora non utilizzi l´immobile come propria abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di lusso) e relative pertinenze;

TASI  2019
1. Esenzione abitazione principale
Viene sancita l´esclusione dalla TASI delle abitazioni principali.
In particolare, si elimina la TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche ‘dell´utilizzatore e del suo nucleo familiare´, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso).
Inoltre non sono più soggetti a TASI:
• l´unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
• l´unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all´Anagrafe degli italiani residenti all´estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d´uso; i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
• la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:
• l´immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall´art. 28, comma 1, del D.Lgs n. 139/20000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

2. Immobili in comodato-
Dal 2016 nel caso in cui si conceda un immobile a titolo di comodato a un parente di primo grado in linea retta (quindi un genitore o un figlio) il comodante gode della riduzione della base imponibile della TASI al 50%.
Le condizioni per usufruire di questi benefici sono:
• L´immobile deve essere adibito ad abitazione principale
• L´immobile non deve appartenere a una delle categorie catastali cd di lusso (A/1, A/8, A/9)
• Il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato
• Il comodante:
o deve possedere un solo immobile in Italia oltre all´abitazione principale non di lusso sita nel territorio in cui è ubicato l´immobile concesso in comodato;
o deve risiedere e avere la sua dimora abituale nello stesso Comune in cui l´immobile è concesso in comodato;
o deve presentare la dichiarazione IMU che attesti il possesso dei requisiti

3. Riduzione TASI  per contratti a canone concordato
La legge di stabilità 2016 ha introdotto per gli immobili locati a canone concordato la riduzione al 75% dell´imposta dovuta in base all´aliquota  comunale.

4. TASI Immobili Merce.
Si prevede che l´aliquota TASI dei cd. ‘immobili merce´, (cioè beni immobili di proprietà delle imprese e destinati alla vendita)  sia ridotta all´1 per mille, fintanto che restino invenduti e non siano in ogni caso locati.