IMU

Istruzioni e scadenze per il pagamento dell'IMU 2025

Cos'è

CALCOLO IMU 2025

Link Ministero Economia e Finanze: Aliquote e Regolamenti IMU

ALIQUOTE IMU ANNO 2025

ALIQUOTE IMU 2025 – APPROVATE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 19.12.2024

Tipologia imponibile Aliquote IMU per mille
Abitazione  principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 4,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00
Terreni agricoli 10,60
Immobili ad uso produttivo classificati  nel gruppo catastale D 10,60
Altri immobili – aree fabbricabili 10,60

 

SCADENZE ACCONTO/SALDO ANNO 2025

Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso è effettuato in due rate di pari importo:

ACCONTO  ENTRO IL 16 GIUGNO 2025

SALDO ENTRO IL 16 DICEMBRE 2025

UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 16 GIUGNO 2025

 

I codici per i versamenti al Comune e allo Stato sono i seguenti

COD. TRIBUTO COMUNE COD. TRIBUTO STATO
Abitazione principale A/1, A/8, A/9 e pertinenze
3912
QUOTA NON DOVUTA
Terreni
3914
QUOTA NON DOVUTA
Aree fabbricabili
3916
QUOTA NON DOVUTA
Altri Fabbricati
3918
QUOTA NON DOVUTA
Fabbricati cat. D
3930
3925
Fabbricati rurali ad uso strumentale
3913
QUOTA NON DOVUTA

 

Anche per il 2025 si è provveduto a spedire a ciascun contribuente, presente nella banca dati dell’Ente, la documentazione necessaria per il pagamento dell’Imposta municipale propria (IMU).

Per l’anno 2025 tutti coloro, persone fisiche e/o società, che risiedono nel territorio italiano e sono proprietari o titolari di diritti reali su unità immobiliari situate nel territorio dello Stato, devono versare l’imposta municipale unica (IMU), così come contemplato dall’art.1, commi da 738 A 783 della Legge 160 del 27.12.2019. L’imposta si applica a tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e Bolzano l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti.

Il servizio relativo alla informativa viene svolto con due diverse modalità:

  1. qualora la situazione del contribuente, nella banca dati dell’Ente, risulti invariata e coerente con i pagamenti effettuati nel 2024, il soggetto riceverà documentazione informativa comprendente la scheda delle unità immobiliari in suo possesso, nonché i modelli F24 compilati con l’importo dovuto;
  2. qualora nella situazione del contribuente, presente nella banca dati dell’Ente, risultino anomalie, il soggetto riceverà documentazione informativa comprendente la scheda delle unità immobiliari in suo possesso, nonché il modello F24 compilato nella sola parte anagrafica.

In tal caso si prega di voler contattare l’Ufficio Tributi al fine di verificare la natura e/o il motivo di tali anomalie.

Si prega in ogni caso di voler verificare MOLTO ATTENTAMENTE i dati presenti nelle comunicazioni e qualora fosse intervenuta qualsiasi tipo di modifica di comunicarlo tempestivamente all’ufficio stesso prima della scadenza dei termini di pagamento.

 

Soggetti passivi IMU

Proprietari di immobili e, titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi , siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati ad esclusione dell’abitazione principale e relative pertinenze;

Fanno eccezione, e quindi sono sottoposte al pagamento dell’IMU, le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze.

E’ soggetto passivo d’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. (comma 743)

  • Possessori di terreni agricoli;
  • Possessori di fabbricati rurali destinati ad uso abitativo;
  • Possessori di aree edificabili.
  • Concessionario di aree demaniali
  • Locatario di contratti di locazione finanziaria dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata del contratto.

 

  1. Abitazione Principale e relative pertinenze

Sono esenti dall’imposta le abitazioni principali censite in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile al catasto dei fabbricati, come unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L’esenzione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

 

  1. Immobili concessi in comodato

Art. 1, comma 747 lettera c) La base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado  che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

 

  1. Riduzione IMU per contratti a canone concordato

Il comma 760, art. 1 L. 160/2019, stabilisce per le abitazioni locate a canone concordato, di cui alla legge 9 dicembre1998, n. 431, la riduzione al 75 per cento della base imponibile sui cui calcolare l’imposta in relazione dell’aliquota deliberata dal Comune.

Sul punto consultare per ciascun Comune l’esistenza degli accordi citati e l’aliquota di riferimento deliberata per l’anno 2025.

 

  1. Riduzione per immobile inagibile

E’ prevista la riduzione al 50% della base imponibile per gli immobili inagibili / inabiltabili  e di fatto non utilizzati; l’inagibilità deve risultare da apposita documentazione tecnica rilasciata dal Comune.

 

5.IMU non si applica – ESENZIONI

  • Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad ab. principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (decreto Ministro delle infrastrutture 22/04/2008 pubblicato G.U n. 146 del 24/06/2008);
  • Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare;
  • l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
  • Ai fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da E/1 a E/9.

 

  1. ESENZIONE IMU – Ulteriori casi
  • Immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali (è necessario presentare Dichiarazione IMU ENC)
  • immobili ad uso culturale (musei, biblioteche, etc…);
  • immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze; gli immobili di proprietà della Santa Sede;
  • immobili dell’Accademia dei Lincei, anche se non direttamente utilizzati per le sue finalità istituzionali (art, 1 commi 639 e 640, Legge 29 dicembre 2022, n. 197);

 

  1. Esenzione IMU sui terreni agricoli

Il nuovo articolo 1, comma 758, contempla l’esenzione dei terreni agricoli come così esemplificata:

 

  1. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art.1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  2. ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  3. a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  4. ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27/12/1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14/06/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18/06/1993.

 

  1. Soggetti non residenti nel territorio dello Stato – Riduzione parziale IMU

Riduzione del 50% dell’imposta per un solo immobile posseduto dai pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.

Trattasi di un solo immobile a uso abitativo (non locato/dato in comodato d’uso e posseduto in Italia a titolo di proprietà o usufrutto).

Per beneficiare della riduzione dell’IMU, è però necessario essere titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, ed essere residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. Il beneficio può quindi essere fatto valere anche da soggetti che non sono cittadini italiani.

 

A chi bisogna pagare l’IMU

L’IMU è interamente destinata al Comune. Per gli immobili di categoria D, dove al nuovo comma 753 dell’art.1. L. 160/2019, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento. Il versamento potrà essere fatto utilizzando il modello F24.

 

I pagamenti per il 2025 effettuati con F24 devono riportare il codice identificativo del Comune: M102

Un’indicazione errata o non chiara può causare il riversamento dell’importo ad un Ente non competente.

Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.

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Ultimo aggiornamento: 04/09/2025, 09:07

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