IMU

Cos'è

CALCOLO IMU 2022

 

ALIQUOTE IMU ANNO 2023

ALIQUOTE APPROVATE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE, N. 16 DEL 19.04.2023

 

TIPOLOGIA IMPONIBILE
    ALIQUOTA IMU PER MILLE
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (Immobili di lusso), e relative pertinenze
                         4,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale
                         1,00
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) – fino al 2021
                         2,50
Terreni agricoli
                       10,60
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
                       10,60
Altri immobili – Aree fabbricabili
                       10,60

 

SCADENZE ACCONTO/SALDO ANNO 2023

Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso è effettuato in due rate di pari importo:

ACCONTO  ENTRO IL 16 GIUGNO 2023

SALDO ENTRO IL 18 DICEMBRE 2023

UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 16 GIUGNO 2023

 

I codici per i versamenti al Comune e allo Stato sono i seguenti

COD. TRIBUTO COMUNE COD. TRIBUTO STATO
Abitazione principale A/1, A/8, A/9 e pertinenze
3912
QUOTA NON DOVUTA
Terreni
3914
QUOTA NON DOVUTA
Aree fabbricabili
3916
QUOTA NON DOVUTA
Altri Fabbricati
3918
QUOTA NON DOVUTA
Fabbricati cat. D
3930
3925
Fabbricati rurali ad uso strumentale
3913
QUOTA NON DOVUTA

 

I pagamenti per il 2023 devono essere effettuati tramite modello F24 – Il codice identificativo del Comune è il M102.

Si raccomanda di prestare  la massima attenzione nell’indicare in modo chiaro il Codice catastale del Comune di Vizzolo Predabissi (M102)  nel campo “Codice ente/Codice comune” della “Sezione IMU e altri tributi locali”.

Un’indicazione errata o non chiara può causare il riversamento dell’importo da Lei pagato ad un Ente non competente.

Il pagamento può essere effettuato utilizzando il modello F24 allegato. Può trovare altri modelli presso qualunque banca, agente della riscossione o sportello postale o può scaricarlo in formato elettronico dal sito www.agenziaentrate.gov.it .

Anche per il 2023 si è provveduto a spedire a ciascun contribuente, presente nella banca dati dell’Ente, la documentazione necessaria per il pagamento dell’Imposta municipale propria (IMU).

Il servizio relativo alla informativa viene svolto con due diverse modalità:

  1. Qualora  la situazione del contribuente, nella banca dati dell’Ente, risulti invariata e coerente con i pagamenti effettuati nel  2022, il soggetto riceverà documentazione informativa comprendente la scheda delle unità immobiliari in suo possesso, nonché modelli F24 compilati anche per l’importo dovuto.
  2. Qualora  nella situazione del contribuente,  presente nella banca dati dell’Ente, risultino anomalie, il soggetto riceverà documentazione informativa comprendente la scheda delle unità immobiliari in suo possesso, nonché i modelli F24 compilati solo nella parte anagrafica.

In tal caso si prega di voler contattare al più presto l’Ufficio Tributi al fine di  verificare la natura e/o il motivo di tali anomalie.

Si prega in ogni caso di voler verificare MOLTO ATTENTAMENTE i dati presenti nelle comunicazioni e qualora fosse intervenuta qualsiasi tipo di modifica di comunicarlo tempestivamente all’Ufficio stesso prima della scadenza dei termini di pagamento.

 

Soggetti passivi IMU

Possessore di immobili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati ad esclusione dell’abitazione principale e relative pertinenze. Fanno eccezione e quindi sono sottoposte al pagamento dell’IMU, le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di lusso) e relative pertinenze;
Proprietario, titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
E’ soggetto passivo d’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. (comma 743)

  • Possessori di terreni agricoli;
  • Possessori di fabbricati rurali destinati ad uso abitativo;
  • Possessori di aree edificabili;
  • Concessionario di aree demaniali;
  • Locatario di contratti di locazione finanziaria dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata del contratto.

 

Abitazione Principale e relative pertinenze

Sono esenti dall’imposta le abitazioni principali censite in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile al catasto dei fabbricati, come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo  immobile. L’esenzione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

 

Immobili concessi in comodato

Nel caso in cui si conceda un immobile a titolo di comodato a un parente di primo grado in linea retta (quindi un genitore o un figlio) il comodante gode della riduzione della base imponibile dell’IMU al 50%.

Le condizioni per usufruire di questi benefici sono:

  • L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale;
  • L’immobile non deve appartenere a una delle categorie catastali cd di lusso (A/1, A/8, A/9);
  • Il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato;
  • Il comodante:
    • deve possedere un solo immobile in Italia oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel territorio in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;
    • deve risiedere e avere la sua dimora abituale nello stesso Comune in cui l’immobile è concesso in comodato;
    • deve presentare la dichiarazione IMU che attesti il possesso dei requisiti

L’applicazione della riduzione del 50% della base imponibile prevista per gli immobili concessi in comodato d’uso si applica anche “in caso di morte del comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori” (art. 1, comma 747 lettera c, l. 160/2019).

 

Esenzione IMU sui terreni agricoli

Il nuovo articolo 1, comma 758, contempla l’esenzione dei terreni agricoli come così esemplificata:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agro silvo- pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984,  sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del  18 giugno 1993.

 

Riduzione IMU per contratti a canone concordato

Il comma 760, art. 1 L 160/2019, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75%.
Sul punto consultare per ciascun Comune l’esistenza  degli accordi citati e l’aliquota di riferimento deliberata per l’anno 2022.

 

IMU non si applica

  • Agli immobili destinati ad abitazione principale, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso).
  • Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008 pubblicato nella G.U n. 146 del 24/06/2008;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare;
  • All’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione, su decisione del singolo comune, può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
  • Ai fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da E/1 a E/9.

 

A chi bisogna pagare l’IMU

L’IMU è interamente destinata al Comune. Per gli immobili di categoria D, dove al nuovo comma 753 dell’art. 1, L. 160/2019, la quota destinata allo Stato è pari allo 0,76%, mentre la differenza tra lo 0,76% e l’aliquota deliberata dal Comune andrà versato al Comune stesso.

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Ultimo aggiornamento: 20/07/2023, 17:41

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