ORDINANZA: PREVENZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DI MATERIALE PIROTECNICO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER IL CAPODANNO

Ordinanza N. 7
Data: 30/12/2019

OGGETTO:
MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DI MATERIALE PIROTECNICO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER IL CAPODANNO 2019, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI ED ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIASI GENERE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:
 L’articolo 50 del TUEL individua nel Sindaco, in qualità di rappresentante della comunità locale, l’autorità competente alla adozione di provvedimenti, anche in forma di ordinanza di urgenza, intesi alla tutela delle esigenze sanitarie e/o di igiene pubblica del territorio di riferimento;
– il decreto legge n. 14 del 2017, convertito con legge n.48 del 2017, ha ampliato l’ambito di intervento del Sindaco, sempre nella veste di rappresentante della comunità locale, anche agli interventi volti a tutela delle esigenze di tranquillità e di riposo dei residenti;
– il potere del Sindaco è previsto non soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza, ma anche per regolamentare e disciplinare situazioni ordinarie, purché si rinvenga nell’ordinamento una norma di legge (anche di regolamento comunale) che conformi il potere esercitato e sia rispettosa del principio di legalità
sostanziale;
– si è consolidata nel tempo l’usanza, nel corso delle Festività di fine anno, di fare esplodere all’interno delle vie cittadine, ed anche in stretta prossimità delle abitazioni, artifici pirotecnici di ogni categoria;
– ogni anno la cronaca nazionale riferisce di infortuni, anche di grave entità, derivati alle persone, segnatamente ai minori, per imprudenza o imperizia nell’uso di simili prodotti;
– detta condotta può essere anche causa di problemi relativi alla sicurezza dei cittadini a causa dell’utilizzo spesso incontrollato anche da parte di minori e per l’uso indiscriminato anche in stretta prossimità delle abitazioni;
– il materiale esplodente utilizzato, anche se a norma (il possesso di materiale non regolarmente commerciabile costituisce una diversa ipotesi di competenza della polizia giudiziaria) spesso determina una deflagrazione rumorosa (botti) che può essere causa di grave disagio per cittadini fragili, la cui
tranquillità va tutelata anche nei giorni di festa: anziani, persone ammalate, bambini piccoli;
– la Regione Lombardia ha evidenziato che i fuochi artificiali ed i giochi pirotecnici di fine anno rappresentano una fonte molto importante di inquinanti e determinano il raggiungimento di valori di picco elevati ed un notevole peggioramento dei valori di qualità dell’aria in atmosfera nelle ore e nelle giornate immediatamente successive ai fuochi, con particolare riferimento alle polveri sottili;
– esiste un oggettivo pericolo anche per i petardi ammessi alla vendita al pubblico perché si utilizzano materiali esplodenti che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità sia per chi li maneggia sia per chi venga fortuitamente colpito;
– tale usanza minaccia anche il benessere degli animali domestici, poiché il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro una evidente reazione di spavento, ne può causare la perdita di orientamento, esponendoli così al rischio di smarrimento e/o di investimento con rischio di incidenti stradali;
– si registra la presenza sul territorio di oltre 200 nuclei di persone anziane sole la cui tranquillità va seriamente tutelata, evitando che si creino situazioni di disturbo e comunque di alterazione delle ordinarie condizioni di riposo, sia pure in occasione di festività e festeggiamenti;
– l’articolo 6 del vigente regolamento di sicurezza urbana dell’Unione dei Comuni Sud Est Milano, “Parco dell’Addetta”, prevede, tra i comportamenti vietati a salvaguardia e tutela della sicurezza pubblica e del decoro cittadino, il divieto di: “accendere fuochi, utilizzare materiale pirotecnico o gettare oggetti accesi
nelle strade e nei luoghi di pubblico passaggio”;
RITENUTO CHE:
L’adozione del presente provvedimento sia opportuna e doverosa, in relazione alla ricorrente necessità di adottare misure volte a prevenire situazioni di possibile pregiudizio del decoro e della regolare vivibilità urbana, a tutelare e proteggere la salute dei cittadini e dell’ambiente, anche sotto forma di diritto al riposo ed
alla tranquillità dei soggetti più fragili (anziani e bambini), a tutelare anche l’incolumità degli animali ed a prevenire eventuali situazioni di pericolo per tutta la cittadinanza ed il patrimonio pubblico;
DATO ATTO CHE:
Ricorre la necessità di limitare il più possibile rumori molesti nell’ambito cittadino ed il rischio di provocare danni alle persone, agli animali ed alle cose, anche vietando nei giorni di fine anno ed in luogo pubblico o aperto al pubblico ed anche in luogo privato (nel caso in cui le ricadute degli effetti pirotecnici possano interessare luoghi pubblici o luoghi privati di terzi non consenzienti) qualunque tipo di prodotto pirotecnico, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiettante (c.d. botti e petardi) ed ai razzi;

TANTO PREMESSO;
Visti:
 l’articolo 703 del Codice Penale;
 l’articolo 57 TULPS;
 la circolare 559 dell’11/01/01 del Ministero dell’Interno;
 il Decreto del Ministero dell’Interno 5/08/2008 ed in particolare le disposizioni in materia di incolumità pubblica e di sicurezza urbana;
 l’articolo 50 comma 5 del D.lgs 18/08/2000 n. 267, nel testo modificato dall’articolo 8, comma 1 del D.L.20/12/2017, n.14, convertito in legge con modificazioni dalla L.18 aprile 2017 n.48;
 l’articolo 7 bis del D.lgs 18/08/2000 n.267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;
 la legge 24/11/1981 n.689 ed in particolare l’articolo 16 come modificato dall’articolo 6 bis del D.L.23 Maggio 2008 n.92 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 luglio 2008 n.125;
 L’articolo 6 del Regolamento di Sicurezza Urbana dell’Unione di Comuni Sud Est Milano “Parco dell’Addetta”

ORDINA

1. E’ fatto divieto di accensione, di lancio e di sparo di materiale pirotecnico (fuochi di artificio esplodenti, petardi, botti, razzi, candele luminose esplodenti) in luogo pubblico ed aperto al pubblico, in luoghi frequentati ed in prossimità delle abitazioni private, comunque con modalità tali da poter causare disturbo alla quiete di persone, in particolare anziani, malati e bambini, non consenzienti e meritevoli di
particolare tutela;
2. Che anche i rituali festeggiamenti della fine dell’anno non devono prevedere la adozione di condotte che possono mettere a rischio la incolumità di terzi, in particolare dei minori e comunque la creazione di situazioni di possibile rischio e disagio, per i motivi e le circostanze esposte in premessa;

AVVERTE

Che chiunque trasgredisce la presente ordinanza, qualora il fatto illecito non sia già punito da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa stabilita in conformità dell’articolo 7 bis del D.lgs 267/2000, con un minimo di Euro 25,00 fino ad un massimo di Euro 500,00;

DA’ ATTO
Che la presente ordinanza ha efficacia immediata e, precisamente entra in vigore dalle ore 20 del giorno 31/12/2019 fino a tutto il giorno 07/01/2020;

DISPONE
 La immediata pubblicazione all’Albo On line sul sito Istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi della presente ordinanza e la diffusione del suo contenuto mediante gli ordinari strumenti di comunicazione alla popolazione, a che vi sia piena conoscenza dei contenuti del divieto è dei motivi che lo hanno determinato;
 l’invio della presente ordinanza al Comando di Polizia Locale;
 l’invio della presente ordinanza al Comando dei Carabinieri Stazione di Melegnano.

DA’ ATTO
 che ai sensi della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale Avv. De Girolamo Maria Caterina;
 per l’eventuale visione degli atti inerenti il procedimento stesso sarà possibile rivolgersi direttamente negli orari di apertura al pubblico all’Area scrivente.
 Come avverso il presente provvedimento sia esperibile ricorso amministrativo avanti al TAR (Tribunale Regionale Amministrativo per la Regione Lombardia) entro 60 giorni dalla pubblicazione o comunque dal giorno che se ne sia ricevuta comprovata notizia;
 O, in alternativa, entro 120 giorni, mediante Ricorso straordinario avanti al Capo dello Stato;

IL SINDACO
Dott.ssa LUISA SALVATORI